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Difensore civico - le competenze
La figura istituzionale, le funzioni e le attività del difensore civico non sono disciplinate da una normativa generale, complessiva e organica, almeno in linea di principi, salvo disposizioni frammentarie di leggi statali. Una visione complessiva del campo di intervento del difensore civico c’è data dall’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000, che al primo comma recita: “Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini”. La sua presenza,dunque, è da sempre collegata a due compiti principali: - garanzia dell’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione Relativamente al compito di garante, il difensore civico deve, genericamente, rilevare le irregolarità, valutare la legittimità e l’opportunità degli atti amministrativi interessati, suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione. La sua azione è finalizzata ad indirizzare la P.A. verso l’adozione di comportamenti ed atti sempre più conformi ai principi della legalità,imparzialità e efficienza. Importante, inoltre, è la funzione di controllo eventuale sugli atti prevista dall’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale: “le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta emotivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o torniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale. In materia di accesso ai documenti amministrativi, giova ricordare che la legge n. 340/2000, recante norme in materia di “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”, prevede all’art. 15 che in caso di rifiuto espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente possa presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico .Ma l’anima più rappresentativa del difensore civico è la funzione tutoria che svolge nei confronti dei cittadini: egli tutela in maniera non giurisdizionale i diritti soggettivi e gli interessi – legittimi e di fatto – dei cittadini. Egli in particolare può segnalare, su indicazione del cittadino o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e i ritardi dell’Amministrazione. Ha la funzione di assicurare ai cittadini che il procedimento amministrativo che li riguarda segua regolarmente il suo corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. Ha dunque il compito di mediare, conciliare, favorire i rapporti tra i cittadini e la P.A., tutelando i primi attraverso il controllo dello svolgimento regolare delle loro pratiche presso l’Amministrazione. La difesa civica, dunque, può divenire uno strumento idoneo a modificare la gestione dell’apparato pubblico, umanizzandolo e riportandolo, attraverso vigilanza e suggerimenti, dalla parte del cittadino.
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