![]() Comune di Casamarciano canali| Home page [H] | Comune [O] | Servizi [S] | Notizie [N] | Visita Casamarciano [V] | Progetti futuri [P] | Contatti [T] |Visita Casamarciano
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Lo Statutoclicca qui per scaricare lo statuto in formato .pdf STATUTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.30 DEL 13.07.2000 RESO ESECUTIVO A SEGUITO DI CHIARIMENTI FORNITI CON ATTO N.40 DEL 25.09.2000. PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CASAMARCIANO A FAR DATA DAL 14.11.2000 E FINO AL 13.12.2000 PER GIORNI TRENTA CONSECUTIVI. Art. 1 - Principi fondamentali
TITOLO II° - Gli organi del Comune CAPO I° CAPO II° CAPO III°
CAPO IV° La giunta
CAPO V° Norme comuni TITOLO III –Partecipazione e diritto all’informazione CAPO I° CAPO II° Associazionismo e volontariato
CAPO III° Modalità di partecipazione - Proposte TITOLO IV° -Difensore Civico
TITOLO V Ordinamento degli uffici e dei servizi CAPO I° L’organizzazione amministrativa CAPO II° I servizi pubblici locali
TITOLO VI° Finanza e Contabilità
TITOLO VII° Disposizioni transitorie e finali 1)Il Comune di Casamarciano, Ente Locale di autogoverno, di sviluppo e di partecipazione della propria comunità, determina, nel presente Statuto, le disposizioni fondamentali per la propria organizzazione. 2)Il Comune di Casamarciano svolge le proprie funzioni recependo le istanze, sociali ed individuali locali, tutelando i singoli individui, migliorandone le condizioni di vita, soprattutto nei settori della gestione del territorio, della sanità, dell'istruzione, della cultura, della formazione professionale, dell'agricoltura e delle attività sportive, organizzando e prestando i relativi servizi, ed operando inoltre attivamente per tutelare i ceti ed i soggetti economicamente più deboli. Provvede altresì alla gestione dei servizi ed alla realizzazione degli interventi finalizzati allo sviluppo sociale ed economico, anche attraverso il ricorso alla imprese private, favorendo proprie forme di cooperazione e di compartecipazione con soggetti pubblici e privati. 3)In particolare il Comune di Casamarciano, nell'ambito delle normative vigenti, svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica favorendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e prestando mezzi agli studenti meritevoli ai fini dell'ulteriore prosecuzione degli studi, sempre che lo consentano le disponibilità finanziarie. 4)Con il presente atto statutario, il Comune di Casamarciano determina le attribuzioni dei propri organi, l’orientamento degli uffici e dei servizi pubblici, ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Napoli, con la Regione Campania e la Comunità montana Montedonico/Tribucco. Determina altresì, anche nel rispetto delle norme di cui alla legge n.241/90 le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi del Comune. 5)Lo Statuto del Comune di Casamarciano sancisce inoltre i principi fondamentali cui ispirare i propri regolamenti. 6)Il Consiglio, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 7)Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’Unicef. 8)Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento. 1)Il Comune di Casamarciano (uno dei sedici casali staccatosi da Nola nel 1640) comprende un territorio di 6,17 Kmq. Esso confina a Sud con il territorio del Comuni di Visciano e di Nola, ad Ovest con il territorio del Comune di Nola e del Comune di Cimitile, a Nord con il territorio di Comiziano, ad Est con il territorio di Tufino. Sono comprese in esso le frazioni di Schiava, Rione Gescal e Trivio. 2)La Sede del Comune è ubicata nella zona centrale della città di Casamarciano, che è il capoluogo, nell'edificio di proprietà del Comune, ìn Piazza Umberto I.
Art.3 1)Il Comune di Casamarciano ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone. Le caratteristiche dello stemma sono: arma d'argento con casa rossa, riportate nel cantone di destra un grappolo d'uva nero con due foglie verdi ed in quello di sinistra un ramoscello di nocciolo con due foglie verdi, in basso un ramo di ulivo in fascia. Quelle del gonfalone sono: drappo diviso in verde e rosso caricato al centro dello stemma come sopra descritto, riccamente ornato di fregi d'argento. 2)Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune. 3)La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Capo I°
Capo II°
Art. 5 Consiglio comunale 1)Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2)La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione , l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva alla entrata in vigore dello Statuto. 3)L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge. 4)Il consiglio comunale ed il suo Presidente esercitano le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolgono le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. 5)Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare. 6)Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 7)Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. 8)Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà. Art.6 Deliberazioni degli organi collegiali 1)Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazione concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione, dell’azione da questi svolta. 2)L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. 3)Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. 4)I verbali delle sedute della giunta e del consiglio sono firmati dal sindaco e dal segretario. Art.7 Sessioni e convocazione 1)L'attività del consiglio comunale sì svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 2)Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. 3)Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 4)La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio , su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. 5)La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima. 6)L’integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno cui è stata convocata la seduta. 7)L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. 8)La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nei caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. 9)Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. 10)La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 11)In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
Art.8 1)Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. 2)Ciascun consigliere comunale, ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. 3)Con cadenza almeno semestrale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale. 4)Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. Art. 9 Commissioni 1)Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le Commissioni permanenti sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale, mentre per quelle temporanee o speciali, l’apposito regolamento può prevedere la partecipazione di esperti estranei all’amministrazione comunale, qualora se ne rendesse opportuno o necessario in relazione alla materia da trattare. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 2)Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. 3)La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Art.10 Consiglieri 1)Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2)Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. 3)I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta , ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art.11 Diritti e doveri dei consiglieri 1)I consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 2)Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. 3)I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Presidente del Consiglio, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capi gruppo, di cui al successivo articolo del presente statuto. 4)Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. 5)Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art.12 Gruppi consiliari 1)I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2)I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri. 3)E’ istituita, presso il Comune di Casamarciano, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art.10, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art.31, comma 7ter, della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale. 4)I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune, il quale provvederà a informarli sull’esistenza di eventuali atti e comunicazioni ed essi indirizzate. 5)Ai capi gruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato. 6)I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 3 consiglieri, hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. Il Sindaco 1)Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto. 2)Il Sindaco rappresenta il comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. 3)Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. 4)Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali. 5)Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini". 6)Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla della spalla destra. 1)Il Sindaco convoca e presiede la Giunta. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti. Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico. 2)Il sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 3)Il Sindaco indice i referendum comunali. 4)Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti. 5)Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma. 6)Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti. 7)Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto , dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente o impedito. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età, in intesa con i gruppi consiliari. Deleghe ed incarichi Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio. La podestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma. Art.17 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco 1)Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione . Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 2)L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento 3)La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari. 4)La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento. 5)Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco, non superiore ad un terzo del consiglio comunale. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento de1 Consiglio comunale tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed Organismi interni ed esterni all’Ente. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità . Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco. Per la validità della sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei sui componenti, compreso il sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto. Art.20 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali. 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 3) La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative : a) propone al consiglio i regolamenti; b) approva i progetti , i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; e) propone la modifica delle tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale; j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento; l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei messi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; m) approva gli accordi di contrattazione decentrata; n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente; o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale; p) approva il Peg su proposta del direttore generale. Art.21 Revoca degli Assessori Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca e' sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori. Mozione di sfiducia Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e della nomina del Commissario.
Art. 23 Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato. TITOLO III Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. A tal fine il Comune: a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso la erogazione di contributi, secondo le nonne del relativo regolamento, la assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione; b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti; e) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali o ricreative; d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni. Vengono, altresì, riconosciuti i diritti dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. Associazionismo 1)Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa. 2)Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. 3)Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture , beni o servizi dell’ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. 4)Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento. 5)Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. 1)Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. 2)Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare ai progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 3)Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a.150 possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, i approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione. L’iniziativa popolare viene presentata con una istanza al Sindaco corredata dai dati anagrafici e firma di ogni elettore proponente. Il difensore Civico entro 10 gg. dalla presentazione decide sull’ammissibilità. Entro i successivi 60 gg. la proposta viene portata all’esame del Consiglio Comunale. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate. 1.Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. 2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione. 3.La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. 4.Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento. 5.Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune. 6.Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 60.giorni. 1)Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 500 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento. 2)L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. 3)Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della propost Referendum consultivo Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, allo Statuto comunale ed al Regolamento del Consiglio comunale, al Piano Regolatore e agli Strumenti urbanistici attuativi, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di notevole rilievo per la collettività cittadina. Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme. Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno o tra il 15 ottobre ed il 15 novembre. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali in cui si procede alla elezione del consiglio comunale e del sindaco. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. Il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per la indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto e secondo quanto previsto per le proposte di iniziativa popolare. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa. 1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. 2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione. Il Difensore Civico E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Il difensore civico esercita altresì il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali di cui all’art.17 , comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall’art.17 , comma 39, dell’ultima legge citata. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'ente". Art.36 1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi. 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio. 4.Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati. 5.Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. 6.E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni. Relazione annuale 1.Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle. 2.Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni. 3.La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale. 4.Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni. Art.38 Indennità di funzione 1.Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione, il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale. All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza , economia e commercio, scienze politiche o altra laurea a queste equipollenti, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che: a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali; c) i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo; d) i dipendenti del comune , gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche , enti istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale; f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune , suoi dipendenti od il segretario comunale. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del giuramento e non può esser nominato per più due mandati consecutivi. Ove l'Ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 1.Il difensore civico decade dal suo incarico del caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale. 2.La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. 3.Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. 4.In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere. Capo 1 - L'organizzazione amministrativa L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle nonne dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale. Sono esclusi dalla competenza normativa della giunta gli istituti espressamente riservati per legge al consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. In ogni caso spetta al Consiglio Comunale, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione: a)definire le linee generali dell'organizzazione burocratica dell'Ente; b)stabilire le modalità ed i limiti per la revisione e l'aggiornamento della struttura operativa e della dotazione organica, in funzione anche della attuazione del programma dell'amministrazione; c)individuare strumenti e principi che conferiscano flessibilità ed elasticità all'organizzazione degli uffici e dei servizi e favoriscano l'impiego del personale secondo la professionalità e le capacità individuali; d)stabilire il numero massimo di funzionari direttivi da incaricare della responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il numero massimo di incarichi dirigenziali esterni e di quelli ad alto contenuto di specializzazione; e)approvare la convenzione con altri Enti Locali per la eventuale istituzione della figura del Direttore Generale , ferma restando la competenza del Sindaco per la nomina, previa deliberazione della Giunta Municipale e con il concerto dei Sindaci o Presidenti degli altri Enti; f)definire criteri e direttive per garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio delle funzione di indirizzo e controllo agli stessi attribuite, con quella degli organismi preposti al controllo di gestione e con la generale funzione di indirizzo e controllo politico spettante al Consiglio Comunale. g)individuare i settori e stabilire i criteri per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e di attività con altri enti. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico. Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e delle responsabilità gestionali. Definiscono, in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modali per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali. Il Sindaco conferisce ai funzionari di adeguata qualifica funzionale e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono essere superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato , secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro. Il Comune può associarsi con altri Enti per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato. Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazione o riforma da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza. In caso di inerzia, ritardo o di grave violazione delle direttive e degli a di indirizzo il Sindaco può fissare un termine perentorio per l'adempimento. Ove la violazione permanga oltre il termine assegnato nomina un commissario "ad acta " e contesta l'addebito al titolare dell'attribuzione. Il Sindaco può altresì annullare, di iniziativa propria o su istanza di parte, per motivi di legittimità, gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Art. 43 Il Segretario comunale Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso la opposizione del visto di conformità sui singoli atti. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzativi e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale ,le attribuzione del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzativi dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente. 1)Il sindaco , previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale , al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione , dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti. 2)In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. 1.Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco. 2.Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. 3.La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. 4.Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale , le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale. 2.Egli in particolare esercita le seguenti funzioni: a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta; c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposti; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento , in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro; e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi; f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi; g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale; h) riesamina annualmente , sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito; i) promuove i procedimenti e adotta , in via surrogatoria , gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente; j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere. A tal fine ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi in particolare: a) impiegano il personale secondo criteri di flessibilità e razionale suddivisione dei compiti e provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività; b) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per la applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari e la conseguente stipula dei contratti; d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione; f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamento delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati; g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco. Sono di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle loro attribuzioni, assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo. Oltre alle attribuzioni indicate al precedente articolo, spettano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi: a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati; b) la applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali anche in materia edilizia e l'adozione degli atti connessi, compresa la ingiunzione di pagamento e gli atti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. Art. 49 Gli atti dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni " e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti”. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di opposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale. Tutti gli atti del Sindaco e dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso ferme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificasse la economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini. Art. 51 L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 1 Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale. Art.52 L’Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore. Essi vengono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di personale distaccato ed operano per conto degli enti aderenti. Il comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti. TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA' Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali. Entro il mese di ottobre di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e la attuazione degli interventi programmati. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità. La Giunta Municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al consiglio per la approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e della utilità pubblica. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro destinazione, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorane l'efficienza ed i risultati. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni dei Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Art. 57 Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e la economici della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di socie ed organismi specializzati. Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda. TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Disposizione finale Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
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