Dal 1 ottobre 2004 è in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione, senza alcun fine commerciale, tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
Le informazioni relative agli obblighi sanitari richiesti dai paesi stranieri (vaccinazioni, certificati ed eventuali quarantene) si ottengono presso i Consolati delle Nazioni dove si è diretti, comunque di seguito sono riportate alcune notizie utili per viaggiare all’estero con il proprio cane o gatto.
La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile conformemente alle seguenti condizioni:

Stati membri dell’Unione europea

Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Finlandia
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.

Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta
I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata, da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione:

  1. della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
  2. l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione (esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.

I Laboratori riconosciuti in Italia sono:

  1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14\A 35020 Legnano (PD)
  2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo
  3. Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle

E’ possibile visualizzare l’elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti dall’UE e dai Paesi Terzi sul sito dell’Unione europea.
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Per i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali

Regno Unito

L’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 (2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del Pet Travel Scheme; i certificati finora utilizzati per gli animali dovranno essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
Il Progetto pilota del P.T.S., operativo dal 28 febbraio 2000, si applica esclusivamente ai cani ed ai gatti non destinati alla commercializzazione e a seguito di viaggiatori che provengono dai Paesi che aderiscono al Progetto:
Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Vaticano, Australia (*), Nuova Zelanda (*)
(*) solo per i cani guida che accompagnano i disabili.

Comunque tutti coloro che intendono recarsi nel Regno Unito per un soggiorno temporaneo o definitivo e vogliono portare con sé il proprio animale domestico, devono informarsi sulle procedure da seguire, l’ordine temporale in cui eseguirle, gli uffici competenti, e le vie di trasporto. Il governo britannico ha attuato una revisione delle leggi che regolano la quarantena in Gran Bretagna. Ai sensi della nuova normativa gli animali domestici, vaccinati contro la rabbia e identificabili mediante un microchip, potranno viaggiare liberamente tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Gran Bretagna senza più essere sottoposti alla quarantena di sei mesi.
L’abolizione della quarantena è consentita per gli animali accompagnati dalla certificazione sanitaria amministrativa che attesti:

  1. la provenienza da uno dei paesi firmatari (tra i quali l’Italia);
  2. la vaccinazione contro la rabbia;
  3. il trattamento antiparassitario;
  4. l’identificazione tramite un microchip

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare anche le pagine dedicate al Pet Travel Scheme sul sito del Governo britannico.
E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi.
Si consiglia, inoltre, a chi intende viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia. Qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente

Rilascio delle certificazioni

I cani e i gatti potranno essere inviati nel Regno Unito solo dopo 6 mesi dalla data del prelievo e dovranno essere scortati da una certificazione sanitaria conforme. Sulla scorta della certificazione relativa all’avvenuta vaccinazione per la rabbia e del risultato dell’accertamento sierologico dal Servizio Veterinario della Asl competente sul luogo di residenza del proprietario del soggetto.
Le Autorità britanniche precisano che dopo il primo ingresso, se i richiami delle vaccinazioni sono effettuati alla scadenza annuale, i soggetti potranno essere introdotti e fatti uscire dal Regno Unito tutte le volte che lo desidera il proprietario.
Il P.E.T.S prevede inoltre che il cane e il gatto devono essere sottoposti a trattamento contro l’ E.multilocularis e contro il R.sanguineus, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel Regno Unito. In caso di viaggio in auto dall’Italia il rilascio del certificato che attesti l’avvenuto trattamento potrà essere rilasciato da un veterinario francese.

Cani e gatti devono essere muniti di microchip. Conforme alla norma ISO 11784 il microchip potrà essere impiantato sia da un medico veterinario libero professionista sia dai Servizi Veterinari ASL

Controlli di laboratorio

Trascorsi 30 giorni dalla vaccinazione il cane o il gatto potranno essere sottoposti a prelievo di sangue con invio del campione presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale riconosciuto. Che provvederà alla titolazione degli anticorpi . Solo i soggetti che presenteranno un titolo anticorpale di almeno 0,5 UL/ml potranno essere ammessi nel Regno Unito.
Il campione di sangue deve essere costituito da almeno 0,5 ml di siero raccolto in una provetta di plastica contenuta in un contenitore che assicuri la refrigerazione e deve essere accompagnata dal modulo di identificazione

Passaporto

Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario durante il viaggio tra gli Stati membri, il Regolamento(CE) 998/2003 prevede la necessità della identificazione degli animali (tramite un tatuaggio oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico passaporto individuale (documento di identificazione dell’animale da compagnia) rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente.

Il numero del microchip (oppure del tatuaggio) va riportato sul passaporto dell’animale.
Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto anche in lingua inglese, dovrà contenere dati anagrafici e l’elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall’animale, le visite mediche e i trattamenti contro le zecche e l’echinococco e sostituirà tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE.
Il passaporto verrà rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio è subordinato alla preventiva iscrizione all’anagrafe canina (non solo di cani ma anche di gatti e furetti).
In molti paesi europei, infine, è vietato l’ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.

Particolari disposizioni sono previste per l’ingresso degli animali in Irlanda, Svezia, Gran Bretagna e Malta.
Attualmente dunque e fino al 3 luglio 2009, l’unico mezzo di riconoscimento accettato per l’introduzione di cani, gatti o furetti in Irlanda, Svezia, Gran Bretagna o a Malta è quello elettronico (microchip) e il proprietario deve essere in possesso di un passaporto attestante, oltre alla esecuzione presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea di una vaccinazione antirabbica, anche l’esecuzione di una titolazione (esame del sangue) con esiti favorevoli degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia (effettuata 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia).

Vaccinazione antirabbia

La vaccinazione antirabbica è prassi regolare da seguire sempre, per poter portare con sé l’animale all’estero. Praticata solo dopo l’applicazione del microchip utilizzando un vaccino inattivato. I soggetti vaccinati ma sprovvisti di microchip dovranno essere rivaccinati dopo l’impianto del microchip stesso.

Trasporto degli animali all’estero nei paesi extra comunitari

  1. CANADA: E’ necessario un certificato del veterinario che specifici le caratteristiche del cane e le vaccinazioni, in particolare quella antirabbica deve risalire a non piu’ di tre anni prima.
  2. USA: Occorrono un certificato di buona salute internazionale uno di vaccinazione antirabbica effettuata da almeno un mese. Non e’ richiesta alcuna quarantena tranne che per le Hawaii dove e’ necessaria una quarantena di circa un mese.
  3. CUBA: E’ proibito l’ingresso di animali vivi.
  4. ARGENTINA: Certificato di buona salute internazionale e quello di vaccinazione antirabbica, quest’ultimo solo per gli animali con più di 3 mesi.
  5. BRASILE: Certificato di buona salute internazionale emesso dal Consolato brasiliano in Italia e quello di vaccinazione antirabbica se il cane ha più di 4 mesi.
  6. CILE: Certificato di buona salute internazionale emesso dal consolato cileno in Italia e quello della vaccinazione antirabbica.
  7. EGITTO: Certificato veterinario ufficiale (valido 2 settimane). All’arrivo l’animale viene esaminato e, se necessario messo in quarantena (per un massimo di due settimane).
  8. MAROCCO: Certificato di buona salute internazionale rilasciato almeno 10 giorni prima e certificato di vaccinazione antirabbica rilasciato tra 1 e 6 mesi prima della partenza.
  9. SUDAFRICA: Certificato di vaccinazione antirabbica effettuato almeno 30 giorni prima. E’ in vigore una quarantena di 30 giorni e non sempre sono accettati i cani.
  10. TUNISIA: Certificato di vaccinazione antirabbica rilasciato tra uno e sei mesi prima della partenza, certificato di buona salute che garantisca che l’animale non ha avuto malattie nelle sei settimane antecedenti la partenza. Proibito l’ingresso dei cani da caccia.
  11. CINA: Certificato di buona salute internazionale, quello per l’esportazione e di vaccinazione antirabbica effettuata almeno 30 giorni prima.
  12. GIAPPONE: Stesse regole della Cina con in più una quarantena di 2 giorni.
  13. AUSTRALIA: Certificato di buona salute internazionale, certificato sanitario per l’esportazione e quello di vaccinazione antirabbica effettuata almeno 6 mesi prima. Vaccini sono richiesti anche contro cimurro, epatite e parainfluenza.
  14. Test vengono effettuati per la brucellosi, leptospirosi e panitopenia tropicale. Previsti anche trattamenti contro parassiti interni ed esterni e una quarantena di 30 giorni.
  15. NUOVA ZELANDA: Quarantena di 30 giorni e molte altre restrizioni. Il consolato puo’ fornire tutta la documentazione necessaria. Gli animalisti consigliano di non portare animali se non in caso di trasferimento definitivo.

Importante: il Regolamento comunitario 998/2003 ha innovato anche il settore delle importazioni a scopo commerciale regolate dalla direttiva 92/65 prevedendo, articolo 22, “il certificato sanitario attestante un esame clinico effettuato entro le 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione”. E’ questo un documento che da oggi potrà essere richiesto per scoraggiare quanto più possibile l’importazione a fini di vendita di cani e gatti.

 

Aree tematiche

 

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4 Persi, ritrovati e da adottare
5 Normativa di riferimento
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