COMUNE DI CASAMARCIANO

Provincia di Napoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

 

I.M.U.”

 

 

 

 

 

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 06/06/2012 )

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

– Finalità articolo 1

– Presupposto dell’imposta articolo 2

– Esclusioni articolo 3

– Esenzioni articolo 4

– Determinazione delle aliquote e dell’’imposta articolo 5

– Base imponibile articolo 6

– Soggetti attivi articolo 7

– Soggetti passivi articolo 8

– Definizione di fabbricato articolo 9

– Unità immobiliare adibita ad abitazione principale articolo 10

– Fabbricati inagibili ed inabitabili articolo 11

– Area fabbricabile articolo 12

– Determinazione del valore delle aree fabbricabili articolo 13

– Decorrenza articolo 14

– Definizione di terreno agricolo articolo 15

– Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti articolo 16

– Versamenti articolo 17

– Dichiarazioni articolo 18

– Accertamento e liquidazione dell’imposta articolo 19

– Attività di controllo articolo 20

– Rimborsi articolo 21

– Sanzioni ed interessi articolo 22

– Contenzioso articolo 23

– Dichiarazione sostitutiva articolo 24

– Funzionario responsabile articolo 25

– Rinvio articolo 26

– Entrata in vigore articolo 27

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1

FINALITA’

 

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;

b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;

c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;

d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili;

e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

 

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, si intende :

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione delle Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai suddetti criteri .(per l’interpretazione si veda l’articolo 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l’articolo 36, comma 2, legge n. 248 del 2006)

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

d) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

  • alla protezione delle piante;

  • alla conservazione dei prodotti agricoli;

  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

  • all’allevamento e al ricovero degli animali;

  • all’agriturismo;

  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

  • alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

  • ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

  • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

 

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

 

1. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 9 – 10 – 12 del presente regolamento.

 

ARTICOLO 4

ESENZIONI

 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) In forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere l’esenzione dall’imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

c) Pertanto l’imposta non è dovuta, in particolare :

 

  • per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell’ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune;

  • per gli immobili utilizzati per attività di carattere privato poste in essere da soggetti estranei all’ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’ente medesimo ;

  • per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini;

  • per gli immobili di proprietà dell’ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall’ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge;

  • per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati ;

 

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :


b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA

 

1. L aliquote sono determinate con deliberazione del Consiglio Com.le entro il limite minimo e massimo stabilito dalla legge. Il comune può differenziarle, sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, tenendo sempre, presente il rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non di discriminazione.

2. Inoltre, il Comune può prevedere un’ aliquota differenziata per i cosiddetti “beni merce”, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e , comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

3. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.

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ARTICOLO 6

BASE IMPONIBILE

 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti o in base al valore venale del terreno.

7. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base all’art. 13 del presente regolamento.

 

ARTICOLO 7

SOGGETTI ATTIVI

 

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, pari allo 0,76 per cento.

2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Casamarciano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

ARTICOLO 8

SOGGETTI PASSIVI

 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili di cui all’articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

 

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale “F”, ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore dell’area fabbricabile

2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.

 

ARTICOLO 10

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considerano abitazione principale ai soli fini della detrazione di €. 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

– le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

– gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

– al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per gli immobili di cui al punto 6 e 7 è comunque dovuta la quota di imposta a favore dello Stato pari allo 0,38 per cento ( 3,8 per mille) e che la detrazione di €. 200,00 opera esclusivamente sulla quota residuale a favore del Comune ottenuta per differenza tra l’aliquota per abitazione principale e pertinenze deliberata dal Comune e lo 0,38 per cento di quota statale.

Quindi la quota statale dello 0,38 per cento va comunque versata con codice Stato, mentre la quota comunale è versata esclusivamente se le detrazioni applicate non coprono la quota restante di imposta.

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU corredata di apposita documentazione.

ARTICOLO 11

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

 

  1. La base imponibile è ridotta del 50%:

 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è richiesta dal contribuente, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, salvo verifiche dell’ufficio tecnico com.le.

 

 

ARTICOLO 12

AREA FABBRICABILE

 

1) DEFINIZIONE: L’area fabbricabile è l’area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall’area:

a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.)

o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;

b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;

c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);

d) gli spazi pubblici esistenti.

e) le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità ( zone sature) e le cosiddette zone rosse (area a Rischio molto elevato R4), risultanti da certificazione dell’ufficio tecnico comunale.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

 

1.Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92.

Detto valore ha effetto per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, vale anche per gli anni successivi.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

DECORRENZA

 

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

 

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

 

  1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile .

  2.  

ARTICOLO 16

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

 

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dalla vigente normativa e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

2. Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

B) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area.

3. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità , tutti i seguenti elementi:

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto;

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

VERSAMENTI

 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri . Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.

.4 Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

6. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

7. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

 

ARTICOLO 18

DICHIARAZIONI

 

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l’apposita dichiarazione con il modello ministeriale non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è verificato l’insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

 

ARTICOLO 19

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

 

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 12,00

 

ARTICOLO 20

ATTIVITA’ DI CONTROLLO

 

1.Ai sensi dell’art.59,comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, una percentuale non inferiore al 10% delle somme derivanti dall’attività di controllo e rilevate sulla base delle risultanze dell’ufficio tributario può essere destinata al potenziamento dell’ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti attività:

a. sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;

b. perfezionamento dell’attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all’Ente,ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;

c. attribuzioni di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi.

 

 

ARTICOLO 21

RIMBORSI

 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 17 comma 12.

 

 

 

ARTICOLO 22

SANZIONI ED INTERESSI

 

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

 

ARTICOLO 23

CONTENZIOSO

 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

 

 

ARTICOLO 24

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

 

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

 

ARTICOLO 26

RINVIO

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

 

 

 

ARTICOLO 27

ENTRATA IN VIGORE

 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.