R E G O L A M E N T O

PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU  AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE

 

 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.51 DEL 27/11/1998

 

Art.1

Il regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione e manutenzione delle aree libere di proprietà comunale e più specificamente di quelle aree legate al condominio degli alloggi del Rione Gescal, costituenti questi pertinenze degli alloggi medesimi da destinare o già destinate a verde pubblico.

 

Art.2

Di tali aree il singolo condomino o l’intero condominio , a mezzo di atto di volontà, da esplicitarsi in un verbale condominiale, potrà avanzare richiesta di concessione o adozione delle stesse , che restano assoggettate alle prescrizioni di cui successivi articoli.

 

 

Art.3

Il Comune sulle richieste o concessioni di adozione provvederà , a mezzo formale atto deliberativo di Giunta , a concedere in uso gratuito e temporaneo , la cura delle aree, nella considerazione che, a mezzo di tali concessioni, il Comune resta sgravato dall’onere di manutenzione delle aree in questione.

 

 

Art.4

Le aree oggetto della concessione di adozione dovranno conservare le caratteristiche di verde pubblico, escludendo le coltivazioni o messa a dimora di piante da frutta. Resta vietata la recinzione delle medesime , come pure resta inibito il soffermo sulle stesse di animali domestici e qualsiasi altra opera che ne modifichi la sua originaria destinazione.

 

 

Art.5

Analoga adozione potrà essere richiesta anche per altre aree o spazi pubblici esistenti sul rimanente territorio comunale, a condizione che il richiedente abbia un interesse specifico e diretto per la vicinanza della sua abitazione all’area da richiedere.

 

 

Art.6

Per le assegnazioni o richieste di adozione sarà predisposto ,a cura della Civica Amministrazione , un apposito avviso pubblico e solo dalla data del medesimo i cittadini interessati potranno avanzare apposita richiesta.

 

 

Art.7

Le domande dovranno essere corredate , ai fini della individuazione dell’area , da opportuna planimetria del foglio di mappa e stralcio del P.R.G.

 

 

Art.8

Sulle istanze pervenute il competente ufficio comunale, verificata la presenza di tali aree fra i beni indisponibili del Comune, formulerà apposita proposta alla G.M. sull’accoglimento o meno della richiesta.

 

 

Art.9

La concessione in uso di tali aree non potrà mai costituire oggetto di proprietà, trattandosi di beni che per loro natura sono imprescrittibili, inalienabili ed infruttiferi.


 

Art.10

Per incrementare le richieste di adozione di aree libere, specie quelle esistenti al di fuori del complesso abitativo del rione gescal, l’Amministrazione comunale fornirà ai cittadini richiedenti piante ornamentali da mettere a dimora sulle stesse, la cui varietà resta di esclusiva scelta dell’Amministrazione.

 

 

Art.11

Prima del rilascio del provvedimento concessorio, l’interessato , a mezzo di formale dichiarazione , dovrà impegnarsi in modo costante a conservare in ottimo stato l’area ad esso assegnata in concessione. E’ fatto ,comunque, divieto al concessionario di trasferire la concessione a terzi, rimanendo egli il solo ed unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione.

 

 

Art.12

L’eventuale arredo su tali aree , quali panchine ecc., dovrà formare oggetto di separata richiesta , la quale sarà vagliata dall’Amministrazione e se del caso autorizzata e sarà considerato comunque di uso pubblico.

 

 

Art.13

E’ consentita la recinzione con siepi sempreverdi di altezza non superiore a 60 cm.

 

 

Art.14

Resta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di revocare, in ogni e qualsiasi momento, la concessione o atto di adozione o di negare il primo rilascio in presenza di rilevanti interessi pubblici o nel caso non siano rispettate le prescrizioni di cui al presente regolamento.

 


Art.15

Resta , altresì, stabilito e convenuto che il godimento di tali spazi pubblici a verde è di uso pubblico senza restrizione od impedimento alcuno.

 

 

Art.16

A carico dei concessionari vengono posti tutti gli oneri connessi all’esercizio della concessione, per cui l’Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata ed indenne da responsabilità di qualsivoglia natura.

 

 

Art.17

La durata della concessione resta fissata in anni nove, salvo rinnovo da parte della Civica Amministrazione.

 


Art.18

Eventuali situazioni di fatto potranno essere oggetto di concessione purchè le stesse siano totalmente adeguate alle prescrizioni del presente regolamento.