Il servizio di "Richiesta di accesso agli atti" prevede l'esercizio dei seguenti diritti:
a) l’accesso "civico semplice" sancisce il diritto di chiunque (senza indicare motivazioni) di richiedere documenti, informazioni o dati che l’ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza (art.5, c. 1 del D. Lgs. 33/2013);
b) l’accesso "civico generalizzato" (FOIA) consiste nel diritto di chiunque (senza indicare motivazioni) di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5, c. 2 del D. Lgs 33/2013);
c) l'accesso "documentale" prevede il diritto (motivato) di titolari di posizioni giuridiche qualificate di prendere visione oppure di richiedere copia digitale o cartacea di documenti amministrativi "al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’, in relazione a specifici procedimenti (art. 22 della Legge 241/90)