La tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all’esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini (cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento UE 2016/679 e articolo 2 – sexies, comma 2, lettere b) e f), del decreto legislativo n. 196/2003, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 101/2018), si osserva che il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).
Tale disposizione, mantiene intatta la sua attuale formulazione nonostante l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all’articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l’articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).
Quest’ultimo articolo, tra l’altro, con il comma 5, ha modificato testualmente il quinto comma del predetto articolo 51 del T.U. 223/1967, stabilendo che:
“Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”

Ne consegue, che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima, e che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente, nella propria istanza. l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità consentite.
Spetta poi al soggetto che deve applicare la norma (in prima istanza, il Comune), valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientri o meno nelle finalità ammesse dalla legge.

Parallelamente, in ottemperanza agli adempimenti imposti dal Regolamento Europeo 679/2016, l’art. 28 del GDPR disciplina l’individuazione e la nomina di Responsabili dei Dati Esterni, consentendo la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento.

A tale scopo, si è proceduto alla predisposizione di un modulo di richiesta appositamente studiato per ottemperare alle normative vigenti.

Tale modulo, è altresì disponibile nella sezione Responsabile della Protezione Dati del sito istituzionale.